DANNO DA VACANZA ROVINATA: COME CHIEDERE IL RISARCIMENTO

Spesso capita che la vacanza venga rovinata per una serie di disservizi.

L’art. 47 del Codice del Turismo riconosce il diritto al risarcimento del danno in caso in cui l’inadempimento del tour operator non sia di scarsa importanza.

E’ possibile chiedere sia il danno patrimoniale che quello non patrimoniale, che consiste nella perdita di un’occasione di relax a causa della vacanza non riuscita.

Il turista deve provare il contenuto del contratto allegando le circostanze dell’inadempimento di controparte (ad es. tramite foto, filmati, testimonianze).

Al momento del disservizio è utile inviare al tour operator un reclamo, anche tramite email o fax.

In caso di mancata risposta e non oltre 10 giorni dal rientro, è possibile presentare richiesta formale per iscritto a mezzo di raccomandata a/r, o pec, indicando al tour operator l’inadempimento e le difformità del servizio rispetto a quello pubblicizzato.

La richiesta di risarcimento si prescrive in un anno dal rientro dalle vacanze, termine entro il quale bisognerà adire il Tribunale.

La quantificazione del danno, anche secondo la Corte di Giustizia Europea, deve avvenire in via equitativa, ossia secondo la discrezionalità del Giudice, il quale dovrà necessariamente tenere conto dello stress subito a causa dei disservizi, dell’impossibilità di effettuare nuovamente il viaggio e del valore soggettivo che il turista ha attribuito alla vacanza.

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