IL REGISTRO CONDOMINIALE E IL GARANTE DELLA PRIVACY

Il Garante della Privacy ha escluso l’obbligo dei condomini di consegnare all’Amministratore, a riprova delle loro dichiarazioni, atti e copie; l’amministratore quindi non può chiedere al condomino di avere la copia dell’atto di compravendita.

Nel caso in esame era accaduto che l’amministratore aveva personalmente acquisito copia del rogito notarile, addebitando al condomino anche le spese di estrazione della copia.

Il Garante in merito ha precisato che tutte le informazioni vanno raccolte e trattate nel rispetto del Codice della Privacy.

Ciò significa che i condomini non hanno l’obbligo di allegare atti che comprovino le loro dichiarazioni; anzi loro onere è solo quello di comunicare i dati da inserire nel Registro.

Mentre reperire da parte dell’Amministratore il rogito presso i pubblici registri viola i principi previsti dal codice della privacy.

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