IL GIARDINO DEL CONDOMINIO

Il cod. civ. non annovera tra le parti comuni il “giardino”, per cui la sua appartenenza va valutata ogni volta sulla base dei titoli di proprietà.

L’assemblea può deliberare all’unanimità di dividere il giardino fra i condomini, trasferendone a ciascuno una parte in proprietà esclusiva.

Occorre anche che la suddivisione non riduca il valore originario del giardino e che le porzioni assegnate siano vantaggiosamente utilizzabile dai singoli condividenti.

È anche possibile concedere in locazione a un condominio una parte del giardino purchè vi sia il consenso unanime dell’assemblea; è invece sufficiente la maggioranza se l’uso diretto del medesimo da parte di tutti non è possibile; il conduttore non potrà però arrecare pregiudizio alle altre parti né utilizzarlo per scopi diversi.

Se nell’ambito del Condominio c’è un giardino di proprietà esclusiva di un condomino,questi, provando che esso è funzionale all’abbellimento e al decoro dell’intero edificio,può chiedere al Condominio di contribuire alle spese di manutenzione.

Ciò perché al godimento diretto di questo spazio da parte del proprietario si accompagna quello indiretto da parte degli altri condomini,sotto il profilo dell’abbellimento e quindi della valorizzazione dell’edificio.

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