INSTALLAZIONE DI UN CONDIZIONATORE SULLE PARTI COMUNI DI UN CONDOMINIO

L’installazione di condizionatori sulle parti comuni di un Condominio in particolare sulla facciata stessa non è di per sé illecita; difatti la stessa è ammissibile se non viola il decoro architettonico dell’edificio e purchè l’impianto non sia eccessivamente rumoroso.
Si tenga infatti conto che con la normativa n.220/2012 ha definitivamente chiarito e statuito che la facciata appartiene alle parti comuni di un edificio.
Bisogna in ogni caso verificare cosa prevede il regolamento condominiale in merito all’installazione medesima.
Il giudizio sulla lesione del decoro va peraltro valutato caso per caso da parte di un Giudice. Va anche considerato che alcuni Regolamenti Comunali vietano del tutto l’esposizione di qualsiasi forma di condizionatori o cavi elettrici nelle costruzioni nei centri storici cittadini; ciò per salvaguardare la bellezza di alcuni edifici.
Va anche verificata la distanza a cui vanno installati gli impianti di climatizzazione rispetto alla vedute dirette e oblique che vi sono su una facciata condominiale.
In merito l’art. 907 del Codice civile prevede che gli impianti vadano installati almeno tre metri sotto la loro soglia di tali vedute, misurati dalla soglia della finestra o dei terrazzi del piano superiore.

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