MULTE STRADALI: RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO L’ORIDINANZA DEL PREFETTO

Spesso avverso una multa stradale si preferisce proporre ricorso contro il Prefetto poiché non richiede la necessaria presenza fisica dell’interessato ed è gratuito (si fa in carta semplice, senza bolli e tasse, pagando solo il costo della raccomandata).

Quando il Prefetto però rigetta il ricorso dell’automobilista emette un’ordinanza di ingiunzione, con cui condanna quest’ultimo al pagamento della multa in misura integrale e tale importo è pari a quasi il doppio di quello inizialmente indicato nel verbale notificato.

Dopo il rigetto da parte del Prefetto è possibile rivolgersi al Giudice di Pace, riproponendo al medesimo le stesse contestazioni sollevate al Prefetto.

Se l’ordinanza di questo non è motivata, la medesima va considerata nulla. D’altronde l’utilizzo di un modello prestampato con una formula stereotipata e seriale, adattabile a qualsivoglia ipotesi di rigetto del ricorso, impedisce al trasgressore di difendersi e contestare l’ordinanza; pertanto il Giudice di Pace dovrà annullarla contestualmente alla multa.

Peraltro nel giudizio davanti al Giudice di Pace l’onere della prova sull’esistenza dei presupposti della multa non è a carico del cittadino ma del Prefetto.

Attenzione però se il Giudice dovesse rigettare il ricorso, allora sarebbe tenuto a confermare la multa in misura doppia rispetto a quella indicata dal Prefetto e potrebbe condannare alle spese processuali.

 

Leave a Reply:

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *