BED AND BREAKFAST CONDOMINALE

Nell’edificio condominiale è possibile esercitare l’attività di bed and breakfast, purchè si sia in possesso delle previste autorizzazioni amministrative, e sempre che l’attività non dia luogo ad immissioni superiori alla normale tollerabilità o al reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

La Corte Costituzionale infatti ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del 4 comma dell’art.45 della legge regionale della Lombardia n.15/2007, la quale stabiliva che l’attività di bed and breakfast nel Condominio poteva essere esercitata solo previa autorizzazione condominiale.

La motivazione di detta pronuncia sta nel fatto che l’assemblea non può imporre limitazioni alla proprietà dei singoli condomini, a meno che queste non siano state accettate nei singoli atti di acquisto oppure tramite regolamento condominiale.

A proposito del regolamento la Corte di Cassazione non ha ritenuto che l’attività di bed and breakfast fosse incompatibile con la clausola inserita nel medesimo che prevede l’uso esclusivo delle unità immobiliari come private abitazioni.

Così ha ribadito anche il Tribunale di Verona che ha specificato che l’attività di B&B di fatto non è nient’altro che un utilizzo “para familiare” dei locali, anche se gestiti da un’impresa commerciale.

Il Tribunale di Roma ha seguito tale ragionamento statuendo che il medesimo vada applicato anche quando nel regolamento condominiale vi è il divieto di destinare i locali ad attività alberghiera o di pensione.

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