GIOCO IN CONDOMINIO

La Convenzione sui Diritti del Fanciullo del 1989 stabilisce che debba essere riconosciuto al bambino il diritto al riposo, al tempo libero, al gioco e ad attività ricreative.

Potremmo quindi sostenere che, se fosse in vigore un regolamento condominiale che vietasse assolutamente il gioco dei bambini, tale divieto sarebbe nullo in quanto limiterebbe ingiustificatamente il diritto anche di un singolo condomino.

Vanno comunque tutelati anche gli altri condomini; a tal proposito appare utile inserire nel regolamento condominiale le fasce orarie nelle quali è vietato fare rumore a tutela del riposo.

Ad ogni modo gli“schiamazzi”dei bambini non debbono superare la soglia della“normale tollerabilità”anche nelle fasce orarie ove il diritto al gioco non sia limitato.

Ciò per evitare che tale fatto possa costituire un illecito civile previsto dall’art. 844 cod. civ. inerente le immissioni rumorose “intollerabili” che, in quanto tali,sono fonte di risarcimento del danno.

La Cassazione nell’esaminare il caso di due genitori,poi condannati a pagare una multa perché gli schiamazzi dei loro bambini avevano disturbato un numero“indeterminato”di persone,ha ribadito l’obbligo dei genitori di vigilare sui figli affinché il loro comportamento non arrechi danno o disturbo a terzi.

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